Cosa sono l’ergastolo ostativo e i benefici penitenziari: il primo decreto Meloni in breve

Nella giornata di oggi sul tavolo del Cdm le riforme sulla giustizia: ecco cosa sono i benefici penitenziari e l’ergastolo ostativo

Una giornata decisiva per la premier Meloni e per tutto il nuovo governo, che sul primo tavolo del Cdm si ritrova a discutere due provvedimenti caldi: giustizia e Covid.

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Stando ad alcune fonti di Palazzo Chigi riportate da Skytg24, il primo decreto legge dell’esecutivo Meloni avrà come obiettivo quello del rinvio di alcune disposizioni della Riforma Cartabia sul processo penale e il mantenimento, già in vigore, della stretta sui benefici penitenziari verso i detenuti che decidono di non collaborare con la giustizia.

Sempre fonti di palazzo Chigi sottolineano che l’obiettivo è quello di “mantenere” il cosiddetto ergastolo ostativo che per l’esecutivo è “uno strumento essenziale nel contrasto alla criminalità organizzata”.

Vediamo di cosa si tratta.

Stretta su benefici penitenziari e ergastolo ostativo: ecco di cosa si tratta

Il provvedimento in sé ha come obiettivo quello di precludere la possibilità ai detenuti che non collaborano con la giustizia di fruire di permessi.

Un istituto, questo, già previsto dalla normativa ma finito nel “mirino”, scrive il Sole24Ore, della Consulta, e che riguarderebbe 1200 detenuti attualmente condannati all’ergastolo per reati legati a criminalità organizzata, dunque mafia, e terrorismo.

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(Agenzia Dire)

Tale regime carcerario è, da tempo, fortemente osteggiato dalla Consulta, che non lo ritiene in linea con i diritti costituzionali e con l’obiettivo finale del diritto penitenziario che vede la pena come rieducativa.

Il ministro della Giustizia Carlo Nordio ci tiene a sottolineare che “la certezza della pena, che è uno dei caposaldi del garantismo, prevede che la condanna debba essere eseguita, ma questo non significa solo carcere e soprattutto non significa carcere crudele e inumano”.

Cos’è l’ergastolo ostativo

L’altra misura fortemente urgente è quella inerente il superamento delle norme attualmente in vigore sull’ergastolo ostativo, richiesto dalla Corte Costituzionale un anno e mezzo fa.

La pena dell’ergastolo ostativo è stata introdotta nei primi anni Novanta a seguito delle stragi in cui caddero vittime Falcone e Borsellino.

Questa pena, regolata dall’articolo 4 bis dell’ordinamento penitenziario stabilisce, in sostanza, che tutti coloro i quali vengono condannati per reati di particolare gravità (quali criminalità organizzata, terrorismo ed eversione) non possano accedere ai cosiddetti benefici penitenziari e misure alternative di detenzione (quali i domiciliari).

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Ne consegue, dunque, che tali detenuti non possano avere accesso a libertà condizionale, lavori esterni, semilibertà e permessi-premio.

Non è un caso che l’ergastolo ostativo venga conosciuto con il nome di “fine pena mai”.

In sintesi, dunque, l’ergastolo ostativo consiste in una pena senza fine che nega la possibilità di fruire di ogni misura alternativa al carcere e ogni beneficio penitenziario.

La modifica di tale articolo non può più essere rinviata “alla luce dell’udienza della Corte Costituzionale fissata per l’8 novembre 2022, sottolineano al Fatto Quotidiano fonti di governo.

Infatti, con l’ordinanza dello scorso maggio 2021 che ne aveva dichiarato l’incostituzionalità, la Consulta ha fornito al Parlamento un anno di tempo per modificare tale norma senza doverla cancellare.

Altro dente avvelenato riguarda il maxi-decreto delegato di riforma penale varato dall’ex ministra Cartabia, che rischia, si legge sul Fatto, di mandare in crisi gli uffici giudiziari di tutta Italia.

L’obiettivo del tavolo di oggi è quello di rinviarlo di due mesi.

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